Referendum del 12/13 giugno

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cloe89
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da cloe89 »


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lup
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da lup »

Si propone l’abrogazione dell’’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa per il servizio idrico è determinata tenendo conto dell’ “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.

Poche parole, ma di grande rilevanza simbolica e di immediata concretezza. Perché la parte di normativa che si chiede di abrogare è quella che consente al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7% a remunerazione del capitale investito, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio.

Abrogando questa parte dell’articolo sulla norma tariffaria, si elimina il “cavallo di Troia” che ha aperto la strada ai privati nella gestione dei servizi idrici: si impedisce di fare profitti sull'acqua.
ok, errore mio, ero convinto che il 7 fosse il minimo garantito, invece è misura fissa, comunque alta, e su tutto il capitale investito, non solo sulle migliorie.
non storniamo da queste risorse cifre per destinarle a "ripianare" attività che invece sono suscettibili di produrre utili, che con una gestione assennata possono farlo, e che invece per vari motivi chiudono in passivo !
è l'idea di fare profitto sull'acqua che esce dal rubinetto, (lasciando fuori dal discorso le acque imbottigliate) che assieme all'aria è il primo elemento necessario alla vita.
..."E’ stata la nuova manifestazione di una malattia autoimmunitaria, generata dal nostro stesso organismo culturalmente pigro, che sempre preferisce affidarsi al “salvatore” e all’ “imbonitore” anziché cercare di salvarsi da solo, uno per uno, e poi insieme, nella faticosa e spesso ingrata diligenza del quotidiano."... (V. Zucconi)

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Harshad
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Harshad »

Towandaaa ha scritto:
lup ha scritto:la legge dice che entro il 31 dicembre i comuni DEVONO, non POSSONO, aprire la gestione della rete dell'acqua a enti anche parzialmente privati. Anche dove funziona benissimo. Questa è una generalizzazione, ed è il tema fondamentale del primo quesito referendario.
Io ho letto l'art.23bis di cui viene chiesta l'abrogazione. Lì si parla della possibilità di affidare il servizio di distribuzione dell'acqua a: privati/società miste/enti totalmente pubblici, e si stabilisce la cessazione al 31 dicembre di cui parlavi tu. Quindi: abolire un articolo di legge che prevede una cessazione ad una certa data comporta, ovviamente, il mantenimento della situazione esistente, e così (ecco un'altra generalizzazione) gli enti che funzionavano bene continueranno a funzionare bene e gli enti che funzionavano male continueranno a farlo.
Spero di non dire troppe corbellerie...

Towandaaa, l'articolo che hai letto è stato successivamente modificato, in particolare mediante questo decreto legge (edit: articolo 15). Salvo situazioni particolari, la gestione dell'acqua (ma penso anche dei trasporti pubblici e dello smaltimento dei rifiuti, ad esempio) viene affidata obbligatoriamente a società composte almeno al 40% da privati.
Se vincesse il sì e fosse abrogato questo articolo entrerebbe in vigore la normativa comunitaria UE: confesso la mia ignoranza in materia, ma pare che questa non preveda obblighi di questo tipo. Nessun vuoto legislativo, comunque...

Edit: sempre pescando senza vergogna dall'utile commento che ho citato in un precedente messaggio, ecco uno stralcio della sentenza della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del primo referendum:
La Corte Costituzionale ha scritto:Nel caso in esame, all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte − sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.
Ultima modifica di Harshad il gio giu 09, 2011 2:49 pm, modificato 1 volta in totale.
- Lei crede ai fantasmi?
- No...
- Io sì - disse, e scomparve. (adattato da G. L. Frost)

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Vanigliacocco
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Vanigliacocco »

Se pensate alla quantità di persone anziane presenti nel nostro paese vi renderete conto di quanto sia importante portare tutti i nonni a votare, e magari pure gli amici dei nonni, per poter raggiungere il quorum.
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Towandaaa
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Towandaaa »

@ Harshad

Ho letto il testo del quesito che troveremo sulla scheda, e quello che viene richiesto di abrogare oppure no è l'articolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Quello che hai linkato tu è il Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, che è stato convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n° 166.
Quindi attualmente il testo da consultare è quello di quest'ultima legge. Lo trovi qui:

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/0 ... dinato.pdf

a pagina 28 c'è scritto
Art. 15.
Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia
di servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. All’articolo 23 -bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in
materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le
seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in
materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni
della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione
delle farmacie comunali nonché quelle del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla
disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;
a- bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:
«sono determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il
31 dicembre 2012,»;
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque
forma costituite individuati mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di economicità, effi cacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e
privata, a condizione che la selezione del socio avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) , le quali abbiano
ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
l’attribuzione di specifi ci compiti operativi connessi alla
gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione
non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affi damento ordinario
di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che,
a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento, non permettono un effi cace e utile ricorso al
mercato, l’affi damento può avvenire a favore di società a
capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale,
che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque,
nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in
materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza
dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici
che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affi dante
deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola
in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere
una relazione contenente gli esiti della predetta
verifi ca all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
per l’espressione di un parere preventivo, da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4 -bis . I regolamenti di cui al comma 10 defi
niscono le soglie oltre le quali gli affi damenti di servizi
pubblici locali assumono rilevanza ai fi ni dell’espressione
del parere di cui al comma 4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affi damenti
non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il
seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto
2008 affi date conformemente ai principi comunitari in
materia di cosiddetta ‘‘in house’’ cessano, improrogabilmente
e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente
affi dante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano
alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione
che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni
cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le
modalità di cui alla lettera b) del comma 2 ;
b) le gestioni affi date direttamente a società
a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione
del socio sia avvenuta mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto
ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione
dei compiti operativi connessi alla gestione del
servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità
di apposita deliberazione dell’ente affi dante, alla data del
31 dicembre 2011;
c) le gestioni affi date direttamente a società
a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione
del socio sia avvenuta mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui
alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto,
al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione
dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affi damenti diretti assentiti alla data del
1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente,
attraverso procedure ad evidenza pubblica
ovvero forme di collocamento privato presso investitori
qualifi cati e operatori industriali, ad una quota non superiore
al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore
al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte
condizioni non si verifi chino, gli affi damenti cessano
improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione
dell’ente affi dante, rispettivamente, alla data del
30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015 .
e) le gestioni affi date che non rientrano nei
casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro
e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità
di apposita deliberazione dell’ente affi dante.
9. Le società, le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti
a Stati membri dell’Unione europea, che, in Italia o
all’estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di
atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali. in virtù di affi damento diretto, di una procedura non ad
evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b) ,
nonché i soggetti cui è affi data la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi,
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero
in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività
per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite
loro controllanti o altre società che siano da essi controllate
o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al
primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non
si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al
socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I
soggetti affi datari diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla
prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica,
avente ad oggetto i servizi da essi forniti . »;
e) al comma 10, nell’alinea le parole: «centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti»
è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le
parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti:
«, tenendo conto delle scadenze fi ssate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) è abrogata .
1 -bis . Ai fi ni dell’applicazione dell’articolo 23 -
bis , comma 8, lettera e) , del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti
salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti
delle predette regioni e province autonome e dalle relative
norme di attuazione, i contratti di servizio in materia
di trasporto pubblico locale su gomma di cui all’articolo
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
1 -ter . Tutte le forme di affi damento della gestione
del servizio idrico integrato di cui all’articolo 23 -bis
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modifi cazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire
nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del
soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica
delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente
alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità
e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il
diritto alla universalità ed accessibilità del servizio»
2. All’ articolo 9 -bis , comma 6, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modifi cazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , il quarto periodo è
soppresso.
2 -bis . All’articolo 195, comma 2, lettera e) ,
secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“due anni”. 2 -ter . All’articolo 6, comma 1, lettera p) , del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole:
“31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2010”.
2 -quater . All’articolo 8 -sexies , comma 2, terzo
periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito,
con modifi cazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 13, la parola: “centoventi” è sostituita dalla seguente:
“duecentodieci”».
E' una citazione molto lunga, lo so, ma se andiamo a vedere in sintesi, quello che io ne ricavo è:
- cessazione al 31 dicembre 2011 dei contratti attualmente esistenti (con alcune ipotesi di proroga a seconda della natura e delle proporzioni dei soci)
ma anche
- criteri per l'attribuzione dei nuovi incarichi di gestione (in sostituzione cioè di quelli che cesserebbero il 31 dicembre 2011).

Il punto importante è, secondo me, che la legge attuale non esclude la possibilità di affidare ad enti totalmente pubblici la gestione dei servizi idrici, quindi non è una legge che privatizza d'autorità. E' prevista la possibilità di enti a capitale misto, ed è prevista la possibilità di enti totalmente pubblici (punto n° 3 dell'articolo 15).

A me sembra chiaro: non ci vedo la dichiarazione di condanna a morte degli enti totalmente pubblici, ci vedo (come ho scritto più volte da ieri a oggi) un ventaglio di tre possibilità: privato - misto - pubblico. E per me poter scegliere è sempre una buona cosa.
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Harshad
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Harshad »

Towandaaa ha scritto:Quindi attualmente il testo da consultare è quello di quest'ultima legge. Lo trovi qui:

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/0 ... dinato.pdf
Ok, io mi riferivo all'articolo 15 del decreto legge (successivamente convertito in legge con poche modifiche).
Towandaaa ha scritto: Il punto importante è, secondo me, che la legge attuale non esclude la possibilità di affidare ad enti totalmente pubblici la gestione dei servizi idrici, quindi non è una legge che privatizza d'autorità. E' prevista la possibilità di enti a capitale misto, ed è prevista la possibilità di enti totalmente pubblici (punto n° 3 dell'articolo 15).

A me sembra chiaro: non ci vedo la dichiarazione di condanna a morte degli enti totalmente pubblici, ci vedo (come ho scritto più volte da ieri a oggi) un ventaglio di tre possibilità: privato - misto - pubblico. E per me poter scegliere è sempre una buona cosa.
Scusa ma non sono d'accordo...
Il comma 3 afferma chiaramente che una scelta di tipo completamente pubblico può essere fatta solo in condizioni eccezionali, e il comma 4 rincara la dose sottoponendo l'eventuale scelta pubblica al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Inoltre, dove sta scritto che votando sì la gestione dell'acqua resti o diventi pubblica? Se non sbaglio i Comuni hanno già la possibilità di affidare la gestione del servizio idrico a società private/pubbliche/miste. L'attuale legge invece nella maggior parte dei casi forza l'ingresso di privati, anche se mediante gara pubblica, con partecipazione almeno al 40% (comma 2, parte b).

Sotto metto i commi a cui mi riferisco (il grassetto è mio).
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque
forma costituite individuati mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di economicità, effi cacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e
privata, a condizione che
la selezione del socio avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano
ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione
non inferiore al 40 per cento
.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario
di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che
,
a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al
mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a
capitale interamente pubblico
, partecipata dall’ente locale,
che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque,
nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in
materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza
dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici
che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante
deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola
in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere
una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
per l’espressione di un parere preventivo
, da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
- Lei crede ai fantasmi?
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Towandaaa »

@ lup

ok, chiarita la maniera di interpretare il 7% (su cui ora siamo d'accordo - anche se questo non significa che abbiamo ragione, ma il testo scritto mi sembra chiaro !)

passo a ragionare sulla distinzione che fai tra "capitale investito" e "migliorie".

A parte il fatto che per me se si investe un capitale lo si fa solo per ottenere delle migliorie (non vedo altri motivi !), è vero che poi nei fatti queste migliorie possono essere ottenute oppure no. Quindi un giudizio effettivo sui risultati ottenuti chiaramente può essere fatto solo a posteriori, e non in via preventiva..

Ci sono però due punti importanti nella normativa a questo riguardo:

l’art. 6 del decreto ministeriale 1 agosto 1996 (quello firmato da Di Pietro, linkato in precedenza in un altro mio post, dove sono stabiliti i criteri per il calcolo della tariffa per il servizio idrico)

Articolo 6 - Miglioramento dell'efficienza
10
La metodologia di cui all'art. 1 prevede che si conseguano incrementi di efficienza mediante una
formulazione tariffaria che consenta la riduzione dei costi operativi a vantaggio degli investimenti, e favorisca
il raggiungimento degli obiettivi.
Nel determinare la tariffa reale media da applicare nel periodo della durata del piano, l'Ambito delibera un
coefficiente di miglioramento dell'efficienza che il gestore, anche per effetto dei previsti investimenti deve
rispettare mediante riduzione della componente tariffaria relativa ai costi operativi, nelle misure minime
seguenti:
a) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori ai costi operativi presenti nella tariffa di
riferimento aumentata del 20% , la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno il
2% degli stes si, valutato sui dati dell'esercizio precedente;
b) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori alla componente dei costi operativi presente nella
tariffa di riferimento ma uguali o inferiori alla detta componente aumentata del 20%, la riduzione annua dei
costi oper ativi reali deve essere stabilita in almeno l' 1%, valutato sui dati dell'esercizio precedente;
c) per gestioni che presentino costi operativi uguali o inferiori ai costi operativi presenti nella tariffa di
riferimento, va comunque stabilita la riduzione annua dei costi operativi reali nello 0,5% degli stessi, valutato
sui dati dell'esercizio precedente.

e la parte finale dell’articolo 4 dello stesso decreto ministeriale

La tariffa reale media può subire variazioni per effetto di:
• disposizioni legislative o regolamentari che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del
prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Ambito;
• verifiche periodiche sul funzionamento delle gestioni;
• variazioni al metodo normalizzato disposte dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Secondo me sono criteri in cui la valutazione delle migliorie ottenute rileva, sia ai fini del calcole della tariffa, sia ai fini delle valutazione dell’operato dell’ente a cui il servizio è stato affidato in gestione.
Quale attuazione pratica avranno poi questi criteri ora nessuno può saperlo; dovendo però valutare il testo normativo, mi sembra che l’attenzione sulle migliorie ci sia, eccome.
E di nuovo, a prescindere dalla natura (pubblica – privata – mista) dell’ente gestore.

Infine: la parte finale del tuo ultimo messaggio (quella che inizia con la citazione di una frase scritta da me e termina con il tuo commento), non l’ho capita. Avresti voglia di spiegarmela di nuovo ?
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Towandaaa »

@Harshad
Harshad ha scritto:dove sta scritto che votando sì la gestione dell'acqua resti o diventi pubblica?
questo dovresti chiederlo ai fautori del SI, io penso solo che con la legge che abbiamo ora c'è la possibilità di scelta, abrogandola non posso sapere cosa succederà :wink:
Harshad ha scritto:Il comma 3 afferma chiaramente che una scelta di tipo completamente pubblico può essere fatta solo in condizioni eccezionali, e il comma 4 rincara la dose sottoponendo l'eventuale scelta pubblica al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
E' vero, viene prevista come possibilità in casi eccezionali, ma viene comunque prevista, non esclusa.
E poi, riguardo al parere dell'autorità garante della concorrenza, hai visto quale (secondo me scarsina) importanza gli viene data dal punto n° 4 ?
4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante
deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola
in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere
una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
per l’espressione di un parere preventivo, da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende
espresso in senso favorevole.»
C'è la presunzione che in mancanza di un parere espresso, si ritiene espresso parere favorevole. L'equilibrio è sbilanciato a favore dell'affidamento dell'incarico all'ente pubblico, mi sembra.
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Towandaaa »

E ora (non voglio mica che questo diventi un ring, in cui io rispondo ai "colpi" provenienti da altri - si fa per dire, eh ! :wink: ) un'osservazione generale che mi sembra possa fugare alcuni dei timori più spesso paventati dai fautori del SI:

comma 1-ter dell'art. 15 del Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 coordinato con la legg di conversione 20 novembre 2009,n. 166
1 -ter . Tutte le forme di affidamento della gestione
del servizio idrico integrato di cui all’articolo 23 -bis
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire
nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del
soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica
delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente
alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità
e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il
diritto alla universalità ed accessibilità del servizio»
Ci sono un sacco di punti interessanti:

- viene ribadita la piena ed esclusiva proprietà pubblica
delle risorse idriche
- viene ribadito che il governo di questa proprietà spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio
- viene ribadito che deve essere garantito il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio

niente male per una legge che viene definita "di privatizzazione dell'acqua", no ?! :wink:

Come al solito: bisognerà vedere l'attuazione pratica che avrebbe, intanto possiamo valutare solo le parole.....ma le parole mi sembrano chiare : io la "caccia alle streghe", se per streghe intendiamo gli enti pubblici, ancora non ce la vedo.


E si parla anche del rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore (senza specificarne la natura, quindi di qualsiasi tipo esso sia, direi): quanto mi piacerebbe poter interpretare con sicurezza in questa frase l'indicazione della necessità di gestioni assennate, cioè autosufficienti, almeno in pareggio, ma ad essere sincera non sono sicura che si tratti di questo: voi come lo interpretate ?
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Harshad »

Towandaaa ha scritto:@Harshad
Harshad ha scritto:dove sta scritto che votando sì la gestione dell'acqua resti o diventi pubblica?
questo dovresti chiederlo ai fautori del SI, io penso solo che con la legge che abbiamo ora c'è la possibilità di scelta, abrogandola non posso sapere cosa succederà :wink:
In tutta sincerità, penso che abbiamo concetti di "libertà di scelta" diversi (vedi sotto). :P
Towandaaa ha scritto:
Harshad ha scritto:Il comma 3 afferma chiaramente che una scelta di tipo completamente pubblico può essere fatta solo in condizioni eccezionali, e il comma 4 rincara la dose sottoponendo l'eventuale scelta pubblica al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
E' vero, viene prevista come possibilità in casi eccezionali, ma viene comunque prevista, non esclusa.
Ho capito, ma ti sembra che sia messa sullo stesso piano delle altre alternative? Pensi che un normale Comune possa decidere in piena autonomia di continuare a gestire l'acqua in modo completamente pubblico? A me, con questo testo, sembra proprio di no.
Towandaaa ha scritto: E poi, riguardo al parere
dell'autorità garante della concorrenza, hai visto quale (secondo me scarsina) importanza gli viene data dal punto n° 4 ?
4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante
deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola
in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere
una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
per l’espressione di un parere preventivo, da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende
espresso in senso favorevole.»
C'è la presunzione che in mancanza di un parere espresso, si ritiene espresso parere favorevole. L'equilibrio è sbilanciato a favore dell'affidamento dell'incarico all'ente pubblico, mi sembra.
Il silenzio-assenso scatta dopo due mesi dall'invio della relazione: mi sembra che sia un tempo sufficiente per vagliare la relazione, dato che è il Comune a dover presentare argomenti convincenti, e il più possibile oggettivi, in difesa della sua scelta... l'Antitrust deve solo valutare la liceità di quest'ultima. O no?
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Towandaaa »

Harshad, non escludo che i nostri rispettivi concetti di libertà di scelta siano diversi, per carità :wink:

Però mi sembra che la previsione della legge circa le condizioni in base alle quali motivare la scelta di un ente totalmente pubblico:
peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento
non sia affatto restrittiva, ma presenti anzi maglie piuttosto larghe, all'interno delle quali motivare la scelta in favore di un ente pubblico non dovrebbe essere proibitivo.

Sui 60 giorni di tempo per pronunciarsi: non possiamo sapere ora come andrà a finire, perché non sappiamo quanti comuni presenterebbero relazioni a questa autorità, non sappiamo i tempi di azioni di essa, eccetera. Facciamo solo ragionamenti teorici. E, in teoria, io continuo a pensare che stabilire una presunzione di parere favorevole nel caso in cui il parere effettivo non arrivi entro 60 giorni rimane un punto a favore della scelta di un ente totalmente pubblico :wink:
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Harshad »

Towandaaa ha scritto:Però mi sembra che la previsione della legge circa le condizioni in base alle quali motivare la scelta di un ente totalmente pubblico:
peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento
non sia affatto restrittiva, ma presenti anzi maglie piuttosto larghe, all'interno delle quali motivare la scelta in favore di un ente pubblico non dovrebbe essere proibitivo.
Allora facciamo un gioco: supponi di essere il sindaco di una grande città a tua scelta e di voler mantenere o introdurre la gestione pubblica dell'acqua. Quali "peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che non permettano un efficace e utile ricorso al mercato" potresti trovare? :D
Towandaaa ha scritto: Sui 60 giorni di tempo per pronunciarsi: non possiamo sapere ora come andrà a finire, perché non sappiamo quanti comuni presenterebbero relazioni a questa autorità, non sappiamo i tempi di azioni di essa, eccetera. Facciamo solo ragionamenti teorici. E, in teoria, io continuo a pensare che stabilire una presunzione di parere favorevole nel caso in cui il parere effettivo non arrivi entro 60 giorni rimane un punto a favore della scelta di un ente totalmente pubblico :wink:
Sul fatto che siano solo ragionamenti teorici - nel mio caso operati da un completo ignorante in materia e quindi assolutamente inaffidabili - concordo con te: in ogni caso mi sembra che ci stiamo allontanando dal punto focale del discorso...
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Towandaaa »

Harshad, il fatto che non sia capace di trovarle io le
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che non permettano un efficace e utile ricorso al mercato
che importanza ha ? Pensi che per amministratori locali affiancati da consulenti esperti in materia economica/sociale/ambientale/geomorfologica, sia davvero proibitivo ? Io no, ma è questione di opinioni, come sempre del resto :wink:

Sul fatto che ci stiamo allontanando dal punto focale del discorso: di nuovo, a seconda delle opinioni, può darsi. Ma oggi nel pomeriggio, ad esclusione del mio post delle ore 3:37 che era "svincolato" dalla consequenzialità dei messaggi che si sono succeduti, non ho fatto altro che "ragionare a voce alta" (come ho già detto) sugli argomenti che mano a mano venivano fuori, a volte anche semplici dettagli. Ma mi interessa così tanto farmi un'idea chiara sulla questione (e di nuovo ringrazio di nuovo tutti quelli che con le varie osservazioni me ne stanno dando l'opportunità) che trovo interessanti anche le questioni di contorno. E ti dirò che mi sembra stiano venendo fuori qua, in questa discussione, argomenti e informazioni che non si trovano, generalmente, altrove: bello, no ?!
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Harshad »

Towandaaa ha scritto:Harshad, il fatto che non sia capace di trovarle io le
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che non permettano un efficace e utile ricorso al mercato
che importanza ha ? Pensi che per amministratori locali affiancati da consulenti esperti in materia economica/sociale/ambientale/geomorfologica, sia davvero proibitivo ? Io no, ma è questione di opinioni, come sempre del resto :wink:
Logico che il mio giochino non dimostri nulla, non era certo il mio scopo :D
Continua però a non sembrarmi giusto che tu dica che le tre scelte (pubblico/privato/misto) siano ugualmente percorribili (ah, questo per me è quel che si dice libertà di scelta :P ).
Di fatto con questa legge un Comune non può operare la libera scelta di affidarsi completamente alla gestione pubblica, visto che per fare ciò è costretto ad appellarsi ad argomentazioni fumose per evidenziare la sua supposta, e molto probabilmente infondata, eccezionalità. Per scegliere il pubblico puro cioè il Comune deve superare uno sbarramento - che in linea di principio dovrebbe essere piuttosto severo - completamente assente negli altri casi!
Towandaaa ha scritto: Sul fatto che ci stiamo allontanando dal punto focale del discorso: di nuovo, a seconda delle opinioni, può darsi. Ma oggi nel pomeriggio, ad esclusione del mio post delle ore 3:37 che era "svincolato" dalla consequenzialità dei messaggi che si sono succeduti, non ho fatto altro che "ragionare a voce alta" (come ho già detto) sugli argomenti che mano a mano venivano fuori, a volte anche semplici dettagli. Ma mi interessa così tanto farmi un'idea chiara sulla questione (e di nuovo ringrazio di nuovo tutti quelli che con le varie osservazioni me ne stanno dando l'opportunità) che trovo interessanti anche le questioni di contorno. E ti dirò che mi sembra stiano venendo fuori qua, in questa discussione, argomenti e informazioni che non si trovano, generalmente, altrove: bello, no ?!
Perfettamente d'accordo. :wink:
Chi sa qualcosa parli! O almeno scriva! :P
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Towandaaa »

Sì, forse le tre possibilità di scelta non hanno uguali possibilità di percorribilità. Ma ci sono tre possibilità di scelta.
La mia impressione (e se mi sbaglio, per favore, ditemelo) è che i fautori del SI vorrebbero passare da una ventaglio di scelte (non ugualmente percorribili, con equilibri sbilanciati a favore dell'una dell'altra, ecc. , ma pur sempre tre) a un'unica strada: l'ente pubblico e stop. In questo io rilevo una perdita di libertà, da tre passare a uno è una perdita di opzioni disponibili, no ? Non mi pare un miglioramento, in definitiva.

E penso anche un'altra cosa: mettiamo che vinca il SI. E' matematico, a quel punto, che la gestione del servizio idrico debba essere affidata solo ad enti totalmente pubblici ? Oppure diventerebbe operativa, in via surrettizia e in mancanza di altra regolamentazione, la normativa europea che comunque è indirizzata verso l'apertura alle imprese private o miste ? Cioè, la vittoria del SI, forse, potrebbe perfino lasciare le cose invariate, non trovi ?

Allora, se l'intento dei fautori del SI è quello di consentire solo ad enti totalmente pubblici la gestione dei servizi idrici, non sarebbe stato meglio chiedere nel quesito referendario solo l'abrogazione delle opzioni relative alla società privata e alla società mista ? A quel punto la consequenzialità tra l'iniziativa abrogativa e il risultato ottenuto sarebbe stata chiara e univoca: abrogate le opzioni del privato e e del misto, sarebbe rimasta solo quella del pubblico.
Perché coinvolgere nella richiesta di abrogazione anche l'opzione del pubblico ? Non ti sembra un'incongruenza ?
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Harshad »

Towandaaa ha scritto:Sì, forse le tre possibilità di scelta non hanno uguali possibilità di percorribilità. Ma ci sono tre possibilità di scelta.
La mia impressione (e se mi sbaglio, per favore, ditemelo) è che i fautori del SI vorrebbero passare da una ventaglio di scelte (non ugualmente percorribili, con equilibri sbilanciati a favore dell'una dell'altra, ecc. , ma pur sempre tre) a un'unica strada: l'ente pubblico e stop. In questo io rilevo una perdita di libertà, da tre passare a uno è una perdita di opzioni disponibili, no ? Non mi pare un miglioramento, in definitiva.
Non ho idea di quel che voglia "il fronte del sì" nel suo complesso, io mi limito a cercare di capire le conseguenze di questo referendum... e tra queste non mi pare ci sia quella che dici, anche perché a occhio e croce sarebbe una violazione delle norme europee.
Towandaaa ha scritto: E penso anche un'altra cosa: mettiamo che vinca il SI. E' matematico, a quel punto, che la gestione del servizio idrico debba essere affidata solo ad enti totalmente pubblici?
No.
Towandaaa ha scritto: Oppure diventerebbe operativa, in via surrettizia e in mancanza di altra regolamentazione, la normativa europea che comunque è indirizzata verso l'apertura alle imprese private o miste ?
Penso che accadrebbe questo (vedi sentenza della Corte Costituzionale citata in precedenza).
Towandaaa ha scritto: Cioè, la vittoria del SI, forse, potrebbe perfino lasciare le cose invariate, non trovi ?
Perché invariate? Pare che la normativa europea, stando a quel che ho sentito (purtroppo non so citare una fonte), dia al pubblico puro la stessa dignità delle altre due scelte. Non mi sembra che le cose restino invariate rispetto all'attuale legge...
Nel paragrafo 4.2 della sentenza citata in precedenza si dice più volte che la legge Ronchi è più restrittiva di quella europea, volta comunque a favorire la concorrenza.
Towandaaa ha scritto: Allora, se l'intento dei fautori del SI è quello di consentire solo ad enti totalmente pubblici la gestione dei servizi idrici, non sarebbe stato meglio chiedere nel quesito referendario solo l'abrogazione delle opzioni relative alla società privata e alla società mista ? A quel punto la consequenzialità tra l'iniziativa abrogativa e il risultato ottenuto sarebbe stata chiara e univoca: abrogate le opzioni del privato e e del misto, sarebbe rimasta solo quella del pubblico.
Perché coinvolgere nella richiesta di abrogazione anche l'opzione del pubblico ? Non ti sembra un'incongruenza ?
Vedi sopra.
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da last-unicorn »

Towandaaa ha scritto:Quello che intendevo dire, nell'esempio teorico che ho fatto, è che se a una certa famiglia arriva una quantità Y di acqua, ne consumerà quella che crede, ma se ne arriva di più (e parlo soprattutto di coloro che passano periodi di scarsità-siccità) è prevedibile che ne consumerà di più. Quindi la bolletta sarà più alta. Quindi il gestore incasserà di più. E quella famiglia starà anche un po' meglio (non dico che si metta a sperperare l'acqua, sarebbe anche da irresponsabili, ma tra averne poca o niente e averne invece quella che si vuole e decidere responsabilmente quanta consumarne, il vantaggio mi sembra evidente, in termini di benessere). Anche qui: dov'è che sbaglio ?
Ehm, no, non funziona così. La famiglia si riempie sempre la sua bella vasca da bagno con la stessa quantità di acqua che usa sempre, solo che per farle arrivare quella stessa quantità di acqua a seconda di come è la rete idrica si perderà più o meno acqua per strada. :wink:
A me sembra chiaro: non ci vedo la dichiarazione di condanna a morte degli enti totalmente pubblici, ci vedo (come ho scritto più volte da ieri a oggi) un ventaglio di tre possibilità: privato - misto - pubblico. E per me poter scegliere è sempre una buona cosa.
io penso solo che con la legge che abbiamo ora c'è la possibilità di scelta
E' vero, viene prevista come possibilità in casi eccezionali, ma viene comunque prevista, non esclusa.
Sì, forse le tre possibilità di scelta non hanno uguali possibilità di percorribilità. Ma ci sono tre possibilità di scelta
.
Towandaaa, cito un po' di tue frasi per rispondere sul ragionamento in generale, che secondo me è fallace. E sono completamente d'accordo con Harshad.
Allora metti che qualcuno dica: la rete deve essere affidata a Towandaaa oppure a lup e, in casi eccezionali, anche a Harshad. Ti pare una scelta equa, con tre opzioni allo stesso livello? Una è palesemente svantaggiata rispetto alle altre due. Oppure qualcuno ti dice: "dammi tutti i tuoi soldi oppure ti butto giù da un ponte". È una scelta anche quella, ma mica tanto libera.
NON è una vera scelta se le opzioni non sono sullo stesso livello, è una scelta solo in apparenza, a volte è pure un ricatto.
La mia impressione (e se mi sbaglio, per favore, ditemelo) è che i fautori del SI vorrebbero passare da una ventaglio di scelte (non ugualmente percorribili, con equilibri sbilanciati a favore dell'una dell'altra, ecc. , ma pur sempre tre) a un'unica strada: l'ente pubblico e stop. In questo io rilevo una perdita di libertà, da tre passare a uno è una perdita di opzioni disponibili, no ? Non mi pare un miglioramento, in definitiva.
No, l'intenzione di questo quesito è di eliminare la corsia preferenziale per il privato. Poi sì che diventerebbe una scelta libera. Non vedo perché bisogna costringere il pubblico che ha fornito un buon servizio a ritirarsi per lasciare spazio al privato che può pure guadagnarci sopra qualcosa. Dove il pubblico funziona male (ma secondo quello che ho letto e che ho linkato qui, è meno del privato, anzi, i risultati peggiori li hanno dati proprio i privati) si può anche pensare di far spazio al privato, per carità, ma intanto vediamo dove veramente funziona male.
E in generale, non parlo solo dell'Italia, affidare certi servizi ai privati non ha dato buoni risultati, vedi i treni, le poste, anche l'acqua (in parecchi posti si sta ritornando al pubblico proprio ora). Perché il privato per investire deve avere un profitto, abbastanza immediato pure, se deve rendere conto agli azionisti. Il pubblico no, può fare investimenti a lungo termine, a perdita a prima vista, ma a lungo termine vantaggiosi per tutta la comunità. E mi allaccio a quello che ha scritto lup: può essere in perdita qua e in compenso guadagnare di là. Ma anche in perdita e basta. Faccio un esempio locale. Qui ci sono dei posti dove non arriva la banda larga perché ai gestori non conviene investire in posti così sperduti, col risultato per esempio che alberghieri, ma anche altre categorie lavorative ecc. hanno degli svantaggi perché oggigiorno è assolutamente necessario avere una presenza e reperibilità in rete. La giunta provinciale ora sta cercando di farla arrivare a quei posti la banda larga, per fornire ai cittadini questo servizio. Un privato non lo farebbe, non ci guadagnerebbe abbastanza. Stesso discorso con le poste. Stanno chiudendo sempre più sportelli con disagi per privati e professionisti, ora si sta discutendo della possibilità di fornire un servizio alternativo. Anche qui: finanziariamente è in perdita, ma è qualcosa che serve al bene comune e quindi ritorna al cittadino (che lo paga con le sue tasse) in un'altra maniera.
Ecco, quello che volevo dire è che il "in perdita" del pubblico non è necessariamente lo stesso "in perdita" del privato. :wink: Non so se mi sono spiegata... :whistle:

Ah, da qualche parte ho letto che l'aggiunta dei casi eccezionali che aprono anche al pubblico è dovuta solo all'intervento in extremis della Lega che temeva non mi ricordo cosa, cioè all'inizio non era neanche prevista dalla legge. Se ritrovo il link mi spiego meglio. :lol:

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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da lup »

rispondere in maniera organica ormai è impossibile, la discussione è aperta in mille rivoli (d'acqua)
però
towandaaa ha scritto:Sì, forse le tre possibilità di scelta non hanno uguali possibilità di percorribilità. Ma ci sono tre possibilità di scelta.
La mia impressione (e se mi sbaglio, per favore, ditemelo) è che i fautori del SI vorrebbero passare da una ventaglio di scelte (non ugualmente percorribili, con equilibri sbilanciati a favore dell'una dell'altra, ecc. , ma pur sempre tre) a un'unica strada: l'ente pubblico e stop. In questo io rilevo una perdita di libertà, da tre passare a uno è una perdita di opzioni disponibili, no ? Non mi pare un miglioramento, in definitiva.
rispondo con:
Il primo quesito che verrà sottoposto a referendum abrogativo riguarda l’art. 23 bis (dodici commi) della Legge n. 133/2008, relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Si tratta dell’ultima normativa approvata dall’attuale Governo berlusconi.
Al netto delle deroghe successivamente introdotte, la norma disciplina l’affidamento della gestione del servizio idrico, del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e del trasporto pubblico locale. Essa stabilisce come modalità ordinarie di gestione del servizio idrico l’affidamento a soggetti privati attraverso gara o l’affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, all’interno delle quali il privato sia stato scelto attraverso gara e detenga almeno il 40%. La gestione attraverso SpA a totale capitale pubblico viene permessa solo in regime di deroga, per situazioni eccezionali che, a causa di caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfoligiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. Deroga che deve essere supportata da un’adeguata analisi di mercato e sottoposta al parere dell’Antitrust.
Con questa norma, dando per salvaguardate le attuali gestioni già affidate a soggetti privati o a società miste, si vuole mettere definitivamente sul mercato le gestioni dei 64 ATO (su 92) che o non hanno ancora proceduto ad affidamento, o hanno affidato la gestione del servizio idrico a società a totale capitale pubblico.
Queste ultime infatti cesseranno improrogabilmente entro il dicembre 2011, o potranno continuare alla sola condizione di trasformarsi in società miste, con capitale privato al 40%.
La norma inoltre disciplina le società miste collocate in Borsa, le quali per poter mantenere l’affidamento del servizio dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entro il dicembre 2015.

Promuovere l’abrogazione dell’art. 23 bis della Legge n. 166/2009 significa contrastare direttamente l’accelerazione sulle privatizzazioni imposta dal Governo e la definitiva consegna al mercato dei servizi idrici in questo Paese.
a me sembra che l'obbligo sia nella norma che si vuole abrogare
con le deroghe dove il parco buoi non consente profitti alle società private
..."E’ stata la nuova manifestazione di una malattia autoimmunitaria, generata dal nostro stesso organismo culturalmente pigro, che sempre preferisce affidarsi al “salvatore” e all’ “imbonitore” anziché cercare di salvarsi da solo, uno per uno, e poi insieme, nella faticosa e spesso ingrata diligenza del quotidiano."... (V. Zucconi)

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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da Towandaaa »

Ho letto con attenzione la sentenza della Corte Costituzionale linkata da Harshad (a proposito: grazie per averla linkata: non avevo notato lo stralcio nel tuo post precedente, forse perché l’avevi inserito successivamente con un edit) e ci ho trovato alcuni punti molto interessanti.

1) Viene chiarito l’intento dei comitati promotori del referendum: “limitare [...] gli eccessi delle cosidette privatizzazioni della gestione dei servizi pubblici locali

2) Sempre secondo i comitati promotori, la normativa di risulta comporterebbe la facoltà di affidare il servizio ad enti pubblici anche in assenza delle condizioni straordinarie oggi richieste dalla legge

3) La Corte Costituzionale ritiene non vincolante il parere obbligatorio da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

4) L’eventuale abrogazione referendaria non comporterebbe alcun inadempimento degli obblighi comunitari

5) I criteri previsti dalla legge attuale sono più rigorosi di quelli minimi previsti dal diritto comunitario in tema di concorrenza

6) Secondo la Corte Costituzionale dall’abrogazione dell’art. 23-bis conseguirebbe “l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.“

7) Anche secondo la Corte Costituzionale l’intento della legge attuale è sostanzialmente quello di restringere le ipotesi di affidamento diretto e in particolare le ipotesi di gestione in house

8 ) Secondo la Corte Costituzionale il quesito rispetta il criterio di congruità tra intento referendario e formulazione

Alcuni di questi punti chiariscono dubbi o colmano lacune che avevo.

Su altri ecco qualche mia riflessione.

Sul punto n° 3 – ho riletto l’art. 23bis ma non ho capito su quale fondamento la Corte abbia valutato come “non vincolante” il parere dell’Autorità. Qualcuno ne ha un’idea ?
Ed è cosa molto importante, perché se diamo per assodato che non sia vincolante il parere che l’Autorità deve dare sulla relazione presentata dal Comune che spiega le caratteristiche di eccezionalità che suggeriscono di affidare la gestione a un ente pubblico, allora diventerebbe un mero adempimento burocratico privo di conseguenze, e i comuni avrebbero mano libera nello scegliere di affidarsi ad enti pubblici (crollerebbe cioè l’idea che l’opzione dell’ente pubblico sia quella più svantaggiata dalla legge).
Io non ne sono convinta. Voi cosa ne pensate ?

Sul punto n° 8 non sono molto d’accordo (per quello che vale, mica voglio mettermi a questionare con la Corte Costituzionale !). Secondo me, infatti, assodato che i promotori del referendum sono contrari alla corsia preferenziale che la legge assegna agli enti privati e misti e desiderano riequilibrare le tre opzioni disponibili eliminando i criteri di eccezionalità che vincolano l’assegnazione agli enti pubblici, non sarebbe stato più semplice/chiaro/univoco chiedere semplicemente e soltanto l’abrogazione, appunto, dei vincoli (criteri di eccezionalità e parere dell’Autorità) che “appesantiscono” le sorti dell’affidamento all’ente pubblico ?
Dato che non sono degli sprovveduti coloro che formulano i quesiti così come non sono degli sprovveduti nè alla Corte di Cassazione nè alla Corte Costituzionale, questa cosa proprio non me la spiego. Ci saranno altre ragioni per cui è stata richiesta l’abrogazione dell’art. 23bis nella sua interezza, e non solo nella parte che avrebbe con maggiore semplicità riequilibrato le sorti ? Se ci sono altre ragione, qualcuno le conosce ?

E ora, le mie impressioni in merito al messaggio di last-unicorn.

Sul punto della vasca da bagno riempita
vuoi forse dire che le famiglie che si trovano costrette talvolta a riempire la vasca da bagno non sarebbero ben più felici (mi riferisco ad un maggiore benessere, chiaramente) di avere l’acqua corrente sempre, quando serve, dal rubinetto, senza fare scorte (tanto e solo per dirne una, la più banale: la lavatrice con l’acqua accumulata nella vasca non la fai !). E che forse, pur sempre nell’ottica di un consumo responsabile di una risorsa preziosa, non finirebbero per consumarne anche di più ?
Questione di opinioni e di ipotesi, ma io non lo credo.

Sul problema dell’acqua che si perde prima di arrivare agli utenti
sono d’accordo con te (come potrei non esserlo ? è un dato oggettivo): il problema c’è e non dovrebbe esserci. Ma continuo a pensare che riconoscere quel 7% del capitale investito nel computo della tariffa sia una agevolazione agli investimenti, e senza nuovi investimenti non so come si potrebbe mettere mano ai necessari interventi di riparazione e razionalizzazione della rete idrica. Continuo a pensare che sia un compromesso accettabile in vista delle migliorie che potrebbe dare. E, come ho già scritto, è importante considerare che quel 7% non è una previsione che si applica solo agli enti privati o misti: è previsto in termini generali, come elemento di computo della tariffa, quindi si applicherebbe anche agli investimenti operati dagli enti pubblici.

Sull’equità e l’equilibrio tra le tre opzioni
ho riconosciuto che non sono esattamente sullo stesso piano con la legge attuale (l’esempio della minaccia e del ricatto che hai fatto mi sembra un po’ forzato però, eh !). E l’ho riconosciuto prima di venire a conoscenza del fatto che la Corte Costituzionale ritiene non vincolante il parere dell’Autorità. Quest’ultimo dato però ora, almeno per me, è ancora dubbio (vedi quello che ho scritto sopra riguardo al punto n° 3 ricavato dalla sentenza della corte Costituzionale).

Sul fatto che l’intento dei comitati promotori sia quello di eliminare la corsia preferenziale per gli enti privati e misti
Ora questo punto è chiaro anche per me, grazie alla lettura della sentenza della Corte Costituzionale, anche se come ho scritto prima, ho dei dubbi circa la congruità tra l’intento e la formulazione del quesito (vedi sopra quello che ho scritto riguardo al punto n° 8 )

Sulla questione dell’andare in perdita
Ho già scritto (facendo riferimento all’esempio dell’istruzione) che sono d’accordo sul fatto che alcuni servizi per loro natura non siano tali da produrre utili immediatamente quantificabili in termini economici e che proprio per questi settori le risorse non possono essere reperite altrimenti che dall’introito delle tasse “generali” sul reddito. Ma ho già scritto anche che trovo preoccupante un ricorso costante e ingente a queste risorse per stornarle verso altre destinazioni, come il risanamento di gestioni in perdita. Cioè, in una logica di sguardo complessivo, movimenti di denaro prelevati dalla destinazione ad un servizio (mettiamo: l’istruzione) per tamponare difficoltà economiche verificatesi in un altro servizio (mettiamo: la distribuzione dell’acqua) sono secondo me opportuni se hanno carattere di eccezionalità, temporaneità, limitato valore economico. Se invece diventano massicci e costanti nel tempo si rischia di danneggiare l’istruzione per sistemare l’acqua (per rimanere all’esempio che ho fatto). Tanto più che un’alternativa a questa operazione “tappabuchi” non risolutiva e potenzialmente dannosa ci sarebbe: l’ingresso di capitali “nuovi”, cioè non stornati dalle risorse erariali ma messi a disposizione da privati che si costituiscano in società privata o mista, con tutte le garanzie e le cautele atte a impedire abusi. Su questo argomento ho già scritto in precedenza, non voglio ripetermi: dico solo che la vedo come una opportunità positiva e ricordo le cautele previste dall’art. che ho citato nel mio post di ieri alle 3:37.

Sul fatto che “in perdita” per il pubblico e “in perdita” per il privato non siano la stessa cosa
Lo penso anch’io !
La mia idea è che quando va in perdita il privato a risentirne è il privato stesso (persona fisica o gruppo di azionisti/soci), i suoi dipendenti, i suoi creditori, il settore economico dell’indotto.
Quando invece va in perdita il pubblico a risentirne è la collettività tutta, che vedrà diminuire/peggiorare quello e/o altri servizi.
Eccome se sono diverse le conseguenze !
Poi, chiaramente, ognuno potrà fare le proprie valutazione in merito alla portata delle une o delle altre.

Su come sarebbe stata la legge senza l’intervento in extremis della Lega che riferisci
Direi di lasciar perdere. La legge è quella che è così com’è, e su questa dobbiamo ragionare. Se si tirano in ballo i se allora che facciamo ? Torniamo anche a chiederci perché l’onorevole Di Pietro si pronuncia oggi a favore del SI se è stato lui stesso 15 anni fa a elaborare i criteri di calcolo della tariffa tra i quali figura quel 7% che oggi è in discussione (su questo punto ho già espresso la mia opinione) ?


Nota finale: ho trovato molto utile e costruttivo lo scambio di opinioni e notizie che si è articolato in questi giorni in questa discussione. Mi sembra al momento di non avere nuovi dati, informazioni o commenti da condividere con voi e non voglio diventare ripetitiva (quindi noiosa). Penso allora che pur continuando a leggere con interesse eventuali altri post che interverranno, non tornerò a scrivere se appunto non si tratterà di farlo con cose nuove.
E allora è ora il momento giusto per ringraziare di nuovo tutti quanti hanno contribuito a rendere per me più costruttivi i miei pensieri a voce alta


Editato il messaggio perché per due volte al posto del numero 8 era apparsa la faccina 8)
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Re: Referendum del 12/13 giugno

Messaggio da last-unicorn »

Secondo me, gli spot passati sulla RAI non sono molto diversi da questo. :lol: :lol: :lol:

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